Condizioni generali di vendita pacchetti turistici CartOrange

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Polizza Rct - Cartorange Srl ha stipulato ai sensi dell’art. 47 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 62 del 21 Maggio
2018), ), la polizza n. 119369720 con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per la Responsabilità Civile Professio-
nale per un massimale di € 2.065.000,00. A maggior tutela del turista Cartorange Srl ha inoltre stipulato con la Compa -
gnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. una polizza, con la quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00.
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da
una garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista,
nei casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 50 del Codice del Turismo.
A tale scopo CartOrange Srl ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con il Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l..
con sede Via Larga, 6 – 20100 Milano www.fondovacanzefelici.it I viaggiatori possono contattare tale entità, e-mail:
segreteria@fondovacanzefelici.it Fax: 02.92.85.41.01 - Tel: 02.92.97.90.50 dal lunedì al venerdì: 09:00 -12:30 e 14:30
– 17:30, qualora i servizi siano negati causa insolvenza di CartOrange S.r.l.


Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono,
la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di
viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall’organizzatore al venditore, quale mandataria del
viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di
pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti
indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in
essa contenute, sia le presenti condizioni generali.


1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies) così
come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione
delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi
previsto. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di
assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione
dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti
da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore
garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il
rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se
necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che
agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori,


3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a
un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico
collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore,
professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o
unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro
professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo;
d) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un
organizzatore;
e) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59;
f) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni
che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle
finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale
situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
l) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto
di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini
residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano
una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei
servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio
turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti
condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una
sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una
selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di
posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e
il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della
prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso
viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti
distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di
un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni
servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro
professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio
turistico.


5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente l’organizzatore e il
venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le
seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i
periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese; 2) i mezzi, le caratteristiche
e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il
venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l'ubicazione, le caratteristiche
principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi
turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su
richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze
del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e
indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili
prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover
ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e
il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a) prima
dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi
approssimativi per l'ottenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio
del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste
dall'organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio,
malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta
previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei
vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo
che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi
per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato
dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale
divieto operativo nell’Unione Europea”
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al
viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui all'allegato A, parte II, del Codice del
Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative
alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta
di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei
voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti,
per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore
o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla
contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita
al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. ll contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso il venditore
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si
considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate
dall’organizzatore.
6.6 .I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza e
il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente
prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto
a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare
immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti
esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al
presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al
venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o
corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.


7. PAGAMENTI
7.1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica
(vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo di caparra
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei
servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento
del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o
nella conferma di prenotazione ;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione
all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del
contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio
anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme
pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.

8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul
sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’operatore. Esso potrà essere
variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in
funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel
contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio,
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di
prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore
unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del
pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 9.2
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle
pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in
catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative
contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di
ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.


9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA
9.1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto
diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto
durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più
caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e
riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8%, il
viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore contestualmente alla comunicazione di
modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In
caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La
comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il
termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione e le conseguenze della
mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo
prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità
o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
modifica recesso 9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, se il
viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso
entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di
persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell'inizio
del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che
durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni;
b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il
recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto


10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione)
previste dall'organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede
rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di
recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla
riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da
parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base
al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali
assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di
circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che
hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso,
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 45 c.1 lett. h) codice
consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque
giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni
preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la
variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
In caso di recesso o rinuncia per motivi diversi da quelli di cui sopra il turista avrà diritto al rimborso del costo del
viaggio al netto delle penalità qui di seguito elencate:
 dal giorno della conferma sino ai 30 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio viaggio: 10% della quota di
partecipazione;
 dai 29 giorni ai 22 giorni lavorativi prima della data di arrivo: 30% della quota di partecipazione;
 dai 21 giorni ai 10 giorni lavorativi prima della data di arrivo: 60% della quota di partecipazione;
 dai 09 giorni ai 03 giorni lavorativi prima della data di arrivo: 80% della quota di partecipazione;
 dopo tali termini sarà applicata la penale del 100%.
Saranno comunque addebitati costo individuale di gestione pratica e polizza assicurativa già richiesta al momento
della conclusione del contratto
Alcuni itinerari creati su misura, a causa di particolari condizioni legate alla stagionalità possono avere penalità molto
differenti da quelle sopra menzionate. In tal caso saranno valide quelle definite nella scheda tecnica presente
nell’itinerario dettagliato del viaggio- Nessun rimborso sarà accordato a chi rinuncerà durante lo svolgimento del
viaggio stesso.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 modificato in seguito al
D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi,
trasporti, servizi di noleggio di autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto
prevede una data o un periodo specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede
dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali d’annullamento previste e
indicate in ogni singolo servizio


11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione
del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto
di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative
adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché
l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza
non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore
rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata
riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto
convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte,
conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di
inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il
rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.


12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto; b) la persona cui
intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a
seguito della sostituzione; d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per
procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del
cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento
del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese
amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3. in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del
vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata e purché
la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere
all’organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa ( nell’ipotesi
debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale
data).

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13. 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le
informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo – concernenti le condizioni in materia
di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di
destinazione
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della
Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento individuale valido per
l'espatrio ( passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l'espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I
minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e
potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
Operativa Telefonica al numero 06.491115) che il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad
adeguandovisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la
mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza prima
della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile
relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei
cataloghi degli organizzatori - online o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale
e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno
essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari
Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del
buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di
munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia.
Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l’organizzatore
non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località
oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il
recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il
venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto
degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal
viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al
verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri
obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre
disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di
surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche tramite il venditore,
eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.


14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In
assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il
servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.


15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi turistici
previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere
prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai
terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l'organizzatore, direttamente o tramite il
venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante
l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico,
l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente
oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se
l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di
conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del
pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate;
se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non
occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento di non
scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo
ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione
effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il
contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo,
salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il
trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a
3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione Europea relativa
ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite
dall'art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai
minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia
ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto.


16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto
di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che può
aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di
pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano
l'Italia o l'UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta
un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo
che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al triplo del
prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la riduzione
del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli
uni dagli altri.


17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle
circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle
autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e
aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al
venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o
reclami all'organizzatore.

18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell'esecuzione del mandato conferitogli
dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa
dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi
della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla
diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.


19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al momento della prenotazione presso
gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre
dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da
infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I
diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle
Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando
attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il
contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i
suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c.
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o
problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle
proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.


20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei
reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e
alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.


21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L'organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità
civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i
rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie
che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei
casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del
viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel
caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio
prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la
continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di
tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio
turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.

22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque
altro separato servizio turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si applicheranno le condizioni
contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i
pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza del professionista che ha incassato le somme pagate
dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.


COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La legge italiana
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.


INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG. 2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato ; eventuali variazioni Vi verranno comunicate
tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005.


ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico
sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da CartOrange nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna
responsabilità potrà essere ascritta a CartOrange né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche
nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della
prenotazione di tali escursioni.


Privacy
Informativa sul trattamento dei dati personali: I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri
partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto
turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica in rispetto della normativa vigente nel quadro
del Regolamento UE 2016/679 . L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere
il contratto e fornire relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono- salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente
visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web- l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria,
la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti
o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a
soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei
relativi servizi. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per dare esecuzione alle finalità sopra
indicate e potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di
legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti previsti dalla
vigente normativa.

 

v. 2023-11-30

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